L‘Europa nella trappola della tassonomia

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Poco prima della scadenza fissata per il 21 gennaio, diversi Stati membri hanno preso posizione critiche nei riguardi del piano della Commissione europea di dichiarare l'energia nucleare e il gas naturale sostenibili. Il think tank Centres for European Policy Network (CEP) vede però più realistica un’altra via per fermare legalmente la tassonomia.

cepInput

"Secondo il diritto europeo, la Commissione non può decidere sulla sostenibilità dell'energia nucleare e del gas naturale", sottolinea l'esperto giuridico del CEP, Götz Reichert, che ha analizzato, insieme all'economista del CEP, Philipp Eckhard, il progetto di atto delegato presentato il 31 dicembre 2021 dalla Commissione europea sulla tassonomia climatica dell'UE in un apposito cepInput. Con quel testo l’UE,  classificherebbe l'energia nucleare e il gas naturale come "ecosostenibili". Ultima la Germania ma anche diversi altri Paesi hanno forti riserve sul nucleare, l'Austria e il Lussemburgo hanno persino già annunciato azioni legali, l’Italia contesta piuttosto limiti tecnici eccessivi imposti al gas naturale.

"Con la propria proposta di tassonomia verde relativa all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, la Commissione si è cacciata in una doppia trappola: politicamente sulla questione di ciò che deve essere considerato ecologicamente sostenibile, giuridicamente sulla questione se effettivamente può essere autorizzata a decidere validamente su questo", dice Eckhardt. Con il suo nuovo monopolio di fatto sulla tassonomia, contenuto in un regolamento approvato a metà del 2020 (UE 2020/852), la Commissione si è data il diritto di classificare le attività economiche come "ecosostenibili". Tuttavia, come dimostra l'attuale controversia, tale classificazione è ancora molto controversa, almeno per quanto riguarda l'energia nucleare e il gas naturale.

Proprio per questo motivo, perché la questione è molto controversa, un ricorso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) potrebbe avere successo, secondo gli esperti del CEP, perché in questo caso non si tratta solo di un atto tecnico integrativo di natura "non essenziale". “La CGUE dovrebbe conseguentemente constatare che l'atto delegato viola la riserva di “essenzialità” a favore del legislatore europeo ed è quindi da considerare nullo valutando sulla base dell'articolo 290 del TFUE ", sottolinea Reichert.