Responsabilità da IA (cepAnalisi del COM(2022) 496)

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La responsabilità per i danni derivanti dall'intelligenza artificiale (IA) finora presenta alle parti lese difficoltà nel fornire prove di tale fattispecie, in quanto i sistemi di IA sono solitamente complessi e poco trasparenti. La Commissione vorrebbe quindi minimizzare tale tipo di problematiche introducendo, in particolare, un obbligo di divulgazione degli elementi di prova ed una presunzione di causalità. Sebbene il Centres for European Policy Network (CEP) ritenga che tale obiettivo sia tendenzialmente sensato, esso nutre però importanti preoccupazioni al riguardo. La nuova normativa, infatti, non dovrebbe basarsi sull'Articolo 114 del TFUE.

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"La presunzione di causalità è appropriata data la complessità e la mancanza di trasparenza dei sistemi di IA. L'adattamento delle regole sull'onere della prova pone le parti potenzialmente lese su un piano di parità con i fornitori di IA in tribunale", afferma l'esperto digitale del CEP, Matthias Kullas, che ha analizzato le proposte della Commissione.

Kullas accoglie con favore il nuovo orientamento. "Se le persone vogliono sostenere in tribunale di essere state danneggiate dall'intelligenza artificiale, si trovano in particolare difficoltà nel fornirne le prove. La Commissione vuole risolvere questo problema attraverso standard minimi comuni europei e rafforzare così la fiducia della società nell'IA stessa. Questo approccio è quello giusto", sottolinea l'esperto del CEP.

 

La direttiva autorizza anche i tribunali nazionali ad ordinare su richiesta la divulgazione di prove rilevanti su uno specifico sistema di IA ad alto rischio. Ciò che costituisce un sistema di IA ad alto rischio dipende in larga misura dalla funzione e dallo scopo del sistema e dal potenziale impatto sulla salute, sulla sicurezza e sui diritti fondamentali delle persone fisiche. "L'obbligo di divulgazione di determinate informazioni può aiutare anche ad evitare cause legali senza speranza di individuazione di precisi responsabili. Tuttavia, tale procedura processuale potrebbe interferire in modo sproporzionato con i diritti sovrani degli Stati membri, nei quali tali tipologie di obblighi sono estranei al loro ordinamento", sottolinea Kullas.

 

Kullas nutre poi grandi preoccupazioni legali in merito alla base giuridica scelta: "È dubbio che la direttiva possa basarsi sull'Articolo 114 del TFUE, in quanto non ci si aspetta di per sé alcun effetto positivo sul mercato interno. Né la presunzione di causalità né l'obbligo di divulgazione hanno alcun impatto sulla commerciabilità dei prodotti IA. Né contribuiscono all'eliminazione di distorsioni apprezzabili della concorrenza".