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Le proposte legislative UE sui servizi digitali e sui mercati digitali

La Commissione dell’UE ha presentato il 15 dicembre le sue proposte di regolamento per un Digital Services Act (DSA) e un Digital Markets Act (DMA).

Entrambe le proposte riguardano la regolamentazione dell'economia digitale, nel quadro della quale si vogliono sottoporre le aziende particolarmente grandi ed influenti a delle regole più severe. Tra l'altro, il DSA prevede l'introduzione di ulteriori condizionalità per le piattaforme online con almeno 45 milioni di utenti nell'UE (= 10% della popolazione dell'UE). Il DMA si applica,invece, alle piattaforme online che hanno una "funzione di gatekeeper". Viene presunto che tale funzione esista se la piattaforma ha un fatturato annuo nello SEE di almeno 6,5 miliardi di euro e ha avuto una media di oltre 45 milioni di utenti finali attivi mensili e più di 10.000 clienti commerciali coinvolti ogni anno, in ciascuno degli ultimi tre anni.

Il Digital Services Act regola, esposto in termini semplificati:
- La responsabilità e l'indennizzo dei fornitori di servizi di intermediazione, in particolare delle piattaforme online quali, ad esempio, i social media e i mercatini internet;
- requisiti di diligenza per alcune categorie di fornitori
- norme per l'attuazione e l'applicazione delle regole stabilite dal DSA.

Il DSA è stato concepito, in primo luogo, per garantire che i principali servizi di intermediazione intraprendano azioni più incisive contro i contenuti illegali sulle loro piattaforme. Così, anche se il DSA mantiene il principio esistente, secondo cui i fornitori di servizi intermedi non hanno l'obbligo generale di monitorare i contenuti che trasmettono o memorizzano o di ricercare attivamente le circostanze che indicano un'attività illegale, tuttavia, essi, al ricevimento di un'ordinanza del tribunale o di un ordine amministrativo, come fornitori dovranno prendere le misure adeguate per agire contro determinati contenuti illegali o per fornire determinate informazioni e riferirne all'ente ordinante. I criteri per tali intimazioni devono essere armonizzati. Si chiarisce, inoltre, che eventuali azioni proattive volontarie delle aziende contro i contenuti illegali, non comportano però la decadenza dell'immunità da responsabilità.
In secondo luogo, il DSA regola i requisiti di diligenza per un ambiente online trasparente e sicuro. Per le piattaforme online e altri fornitori di alcuni servizi di hosting valgono regole supplementari. Tra l'altro, devono rendere attivi meccanismi di "notifica e azione" facili da usare, attraverso i quali possono essere segnalati i contenuti presumibilmente illegali. Questo per garantire che i contenuti illegali vengano rimossi in modo rapido ed efficace e che le parti interessate ne siano informate in modo uniforme. Se un servizio di hosting non interviene, nonostante una notifica sufficientemente dettagliata, diverrà responsabile dei contenuti illegali. Nel dettaglio, tali obblighi sono classificati in base alle dimensioni delle aziende: più grande è un'azienda, più estesi sono i suoi obblighi. Ad esempio, le piattaforme molto grandi dovranno indagare regolarmente (o far indagare gli investigatori) sui rischi esistenti che la piattaforma venga utilizzata per distribuire contenuti illegali o che venga utilizzata in modo da mettere a rischio la salute pubblica, i processi elettorali o il confronto sociale. Laddove tali rischi esistono, le piattaforme devono ridurli al minimo, ad esempio adattando i loro sistemi di visualizzazione delle raccomandazioni o di moderazione dei contenuti (ad es. per cancellare, bloccare o ordinare i contenuti), oppure limitando la pubblicità.
Le violazioni della DSA potranno essere punite con ammende fino al 6% del fatturato annuo della società.

Il Digital Markets Act si rivolge piuttosto alle piattaforme online che hanno una "funzione di gatekeeper". Devono essere vietate le pratiche che incidono sull'equità e sulla concorrenzialità dei mercati online.
Tra le altre cose, è vietato imporre ai clienti commerciali di utilizzare altri servizi forniti dall'azienda o vietare ai clienti commerciali di offrire i loro beni e servizi a prezzi più convenienti su altri canali commerciali online. Inoltre, devono consentire l'interoperabilità con software di terze parti e la disinstallazione di programmi preinstallati. Poi, le piattaforme gatekeeper non potranno utilizzare i dati raccolti nel loro core business attraverso le attività dei loro clienti commerciali per offrire altri servizi in cui la piattaforma è in concorrenza con tali clienti commerciali. Inoltre, alle piattaforme di gatekeeper sarà vietato favorire le proprie offerte in delle classifiche rispetto a quelle di altre aziende del proprio core business.
Le violazioni del DMA sono punibili con ammende fino al 10% dei ricavi annuali. In caso di violazioni sistematiche, potranno essere applicati ulteriori misure, che vanno dalle ingiunzioni a tenere determinati comportamenti, all'obbligo di ritirarsi da determinate aree di attività e persino fino allo scioglimento dell'azienda.

Gli Stati membri e il Parlamento europeo, devono ora deliberare su tali proposte.

Il cep preparerà prossimamente delle proprie analisi su entrambi queste proposte.