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L'UE definisce propria regolamentazione in tema di criptovalute

Gli accordi di trilogo appena raggiunti sul Regolamento relativo ai Mercati delle Cripto-Attività (MiCA) e sul Regolamento sulle comunicazioni per i trasferimenti di cripto valute costituiscono un passo fondamentale perché l’UE sia in grado di dare in futuro un primo quadro giuridico a questo fenomeno, indubbiamente in crescita ma anche ancora collegato a tutta una serie di rischi. Tale regolamentazione però lascia ancora scoperta l’area delle cripto valute senza emittente centrale (si veda anche cepInput 7/2021).

Alla fine di giugno l’Unione europea ha fatto dei passi in avanti nella regolamentazione delle cripto-attività, che finora mancavano di un quadro normativo specifico europeo. In particolare, il 30 giugno è stato raggiunto un accordo provvisorio sul regolamento relativo ai Mercati delle Cripto-Attività (MiCA), proposto dalla Commissione nel settembre 2020 [COM(2020) 593, si veda anche cepAnalisi 1/2021 e cepPolicyBrief 3/2021]. Il MiCA darà il via, per la prima volta nell'UE, ad un quadro giuridico per la regolamentazione degli asset cripto, che include le classiche criptovalute come i Bitcoin, le cosiddette stablecoin, cioè monete cripto garantite da valute reali, e i token di utilità, usati per la capitalizzazione o il finanziamento di progetti lanciati da aziende e privati. I token non fungibili (NFT) – asset digitali che fanno riferimento ad esempio a oggetti d'arte – sono stati inizialmente esclusi. L'obiettivo del regolamento MiCA è quello di garantire la protezione dei consumatori e la stabilità finanziaria, consentendo, allo stesso tempo, l'innovazione nei vari settori del fintech e della blockchain. MiCA si concentra in particolare sulla regolamentazione degli emittenti di asset cripto, sulle sedi di negoziazione in cui avvengono le transazioni cripto e sui portafogli virtuali. Tuttavia, si è  dibattuto anche degli effetti delle criptovalute come i Bitcoin sull'ambiente e sul clima. Su questo punto, sarà necessario acquisire informazioni più dettagliate dagli operatori di mercato, e la Commissione dovrà poi presentare una relazione nei prossimi due anni per fissare, se necessario, standard minimi di sostenibilità. Inoltre, a seguito delle recenti turbolenze di mercato, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno anche deciso di adottare requisiti più severi per proteggere i consumatori che detengono questi asset. Ad esempio, gli emittenti di stablecoin dovranno mantenere una riserva di liquidità sufficiente, con un rapporto di 1:1, per consentire ai possessori di riconvertire i loro stablecoin anche in caso di crisi. In futuro, gli emittenti di stablecoin saranno vigilati dall'Autorità bancaria europea (EBA) e dovranno avere una sede legale nell'UE. Inoltre, per preservare la sovranità monetaria europeaverrà limitato l'uso di tutte quegli stablecoin garantiti da valute non europee ed ampiamente utilizzati come mezzo di pagamento. L'accordo raggiunto il 30 giugno dovrà essere formalmente confermato dal Parlamento europeo e dal Consiglio prima che il regolamento possa entrare in vigore.

Oltre al MiCa, l’ accordo provvisorio del 29 giugno scorso sul regolamento, proposto dalla Commissione nel dicembre 2021, per la Trasmissione di Informazioni sui Trasferimenti di Fondi e sui Trasferimenti di Determinati Asset Cripto (COM(2021) 422) è anch’esso di fondamentale importanza per combattere il riciclaggio o il finanziamento al terrorismo. Proprio a questo proposito da anni ormai i prestatori di servizi di pagamento sono obbligati a scambiarsi informazioni sul pagatore e sul beneficiario del trasferimento di denaro nel caso di bonifici tradizionali e a mantenere tali informazioni a disposizione delle autorità di vigilanza competenti [Regolamento (UE) 2015/847, cfr. cepPolicyBrief 17/2013]. Secondo il nuovo accordo raggiunto, questa regola non si applicherà più solo ai trasferimenti di denaro ma anche a quelli di asset cripto come le criptovalute aumentando così la trasparenza in funzione di lotta al finanziamento del terrorismo e all’antiriciclaggio. Infatti, l'accordo prevede che le informazioni sui trasferimenti di asset cripto relative sia al pagatore sia al beneficiario debbano essere trasmesse tra i fornitori di servizi di risorse crittografiche (CASP), indipendentemente dall'importo delle risorse trasferite. Il Consiglio e il PE non hanno quindi seguito la proposta della Commissione, che aveva previsto delle soglie minime, ed i fornitori di servizi cripto saranno dunque obbligati a mantenere le informazioni su mandanti o beneficiari a disposizione delle autorità di vigilanza e, se necessario, a trasmetterle loro. Si prevedono inoltre delle regole speciali se gli asset cripto vengono scambiati tra un provider di servizi e i cosiddetti "portafogli unhosted", ovvero portafogli crittografici gestiti dagli stessi utenti privati. Qui è prevista una soglia di 1000 euro. Inoltre, i trasferimenti di asset cripto rimangono esentati dal regolamento se nessun fornitore di servizi cripto è coinvolto in questi trasferimenti (ad es. le sedi di scambio di Bitcoin). Il nuovo regolamento dovrà ora essere formalmente confermato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Le nuove normative si prevede che entrino in vigore contemporaneamente entro 18 mesi e quindi probabilmente entro la fine del 2023.